Sovraindebitamento? Liberarsi dai debiti oggi è possibile. Il disegno di legge approvato l’11 ottobre 2017 dedica l’intero articolo 9 al sovraindebitamento, disponendo che nell’esercizio della delega il Governo deve riordinare e semplificare la materia nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) includere i soci illimitatamente responsabili e individuare i criteri per coordinare le procedure per sovraindebitamento che interessano i membri della stessa famiglia;
b) trovare soluzioni per consentire al debitore di proseguire l’attività o di liquidarla anche dietro sua istanza, e prevedere come obbligatoria la procedura della liquidazione solo per il debitore-consumatore se la crisi da sovraindebitamento o l’insolvenza sono state cagionate da colpa grave, malafede o frode del debitore;
c) consentire al debitore meritevole, anche se non ha la possibilità di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo una volta, fatto salvo l’obbligo di pagare i debiti nel termine di quattro anni, se sopravvengano utilità;
d) prevedere che il piano del consumatore possa includere la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e da operazioni di prestito su pegno;
e) prevedere che nella relazione dell’OCC (organo composizione crisi per sovraindebitamento), sia indicato se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito del richiedente, tenendo conto del suo reddito disponibile, da cui dedurre l’importo per conservare un tenore di vita dignitoso;
f) impedire l’accesso alle procedure ai soggetti esdebitati nei cinque anni precedenti la
domanda o che abbiano beneficiato dell’esdebitazione due volte, o nei casi di frode accertata;
g) introdurre misure simili a quelle del concordato preventivo per sosvraindebitamento, revocabili su istanza dei creditori, o d’ufficio in caso di frode ai creditori;
h) riconoscere ai creditori l’iniziativa per avviare soluzioni liquidatorie, anche se hanno intrapreso procedure esecutive individuali; ai creditori, e al pubblico ministero se l’insolvenza riguarda l’imprenditore;
i) ammettere all’ esdebitazione anche le persone giuridiche, su istanza e con procedura semplificata, ad eccezione dei casi di frode ai creditori o di inadempimento volontario del piano o dell’accordo;
l) disporre sanzioni, anche di natura processuale come i poteri di impugnazione e di opposizione a carico del creditore che colpevolmente ha contribuito ad aggravare l’indebitamento o il sovraindebitamento;
m) attribuire ai creditori e al pubblico ministero l’iniziativa per convertire il sovraindebitamento in procedura liquidatoria, in caso di frode o inadempimento.
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